.. Il contratto di soggiorno non serve più, ora lo dice la legge ..

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Il contratto di soggiorno non serve più, ora lo dice la legge

.. .. Il decreto legge sulle semplificazioni manda definitivamente in soffitta il modello Q. È sufficiente la comunicazione di assunzione Roma – 13 febbraio 2012 – Chi assume un lavoratore straniero non deve più spedire il contratto di soggiorno (modello q) allo sportello Unico per l’immigrazione, è sufficiente fare la comunicazione di assunzione. Lo aveva già detto qualche mese fa il ministero dell’Interno, da qualche giorno lo dice anche la legge. Secondo il testo unico sull’immigrazione, datore di lavoro e lavoratore straniero devono stipulare un contratto di soggiorno (modello q) con i dati di entrambi e le condizioni del rapporto di lavoro. In più, il datore dichiara che il lavoratore ha un alloggio e si impegna a rimborsare allo Stato le spese per un eventuale rimpatrio. Dallo scorso aprile, tutte queste informazioni sono però presenti anche nella comunicazione obbligatoria di assunzione (modello Unificato Lav). Per evitare inutili doppioni, a fine novembre il Viminale aveva spiegato in una circolare che i datori di lavoro, comprese le famiglie che si avvalgono di colf, badanti o babysitter, non dovevano più spedire il modello Q agli Sportelli Unici. Il decreto-legge sulle semplificazioni arrivato giovedì scorso in Gazzetta Ufficiale ha ribadito il contenuto di quella circolare, dandogli forza di legge. Ecco, nel dettaglio, cosa dice l’articolo 17 comma 1 del : DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo): “La comunicazione obbligatoria di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, assolve, a tutti gli effetti di legge, anche agli obblighi di comunicazione della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato concluso direttamente tra le parti per l'assunzione di lavoratore in possesso di permesso di soggiorno, in corso di validità, che abiliti allo svolgimento di attività di lavoro subordinato di cui all'articolo 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”. Elvio Pasca +
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